ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE), ANCHE ALL’APERTO OVE NON È POSSIBILE GARANTIRE CONTINUATIVAMENTE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA.
IL SINDACO FRANCESCO MIGLIO vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 che all’art. 1 comma 1 lett. a) dispone che “è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”; PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 con un incremento di casi positivi;
ORDINA
fino a nuove disposizioni, l’uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto, nelle seguenti aree a maggiore vocazione aggregativa della città:
– parchi pubblici e villa comunale;
– ingresso e uscita dagli edifici scolastici;
– aree mercatali;
– aree di intrattenimento antistanti le attività di somministrazione di bevande e similari;
– attività commerciali;
e comunque in tutti i luoghi ove risulta più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, ove non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.
È fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.
DISPONE
di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.
AVVERTE
– le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19;