Ecoballe a Borgo Cervaro, Sicolo: “Spetta al Comune rimuoverle, l’Amministrazione faccia il proprio dovere”
Fragassi: “Vicenda sconfortante, la Commissione Ambiente sa benissimo come stanno le cose”
FOGGIA – “L’ordinanza numero 81 emessa il 17 dicembre 2024 dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, è illegittima e va revocata”.
È Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, a chiarire in modo netto e inequivocabile i contorni di una vicenda di cui si sono occupati anche i mass media locali e nazionali. Tutto ha inizio il 13 settembre 2022, giorno in cui Nicola Nardella denuncia ai Carabinieri di Foggia l’abbandono illecito di 20 ecoballe su un fondo agricolo di sua proprietà situato a Borgo Cervaro, territorio comunale di Foggia. Quel terreno è coltivato dalla signora Chiara Specchio, locataria del fondo.
All’esito del Decreto di archiviazione delle indagini preliminari e di dissequestro dei rifiuti illecitamente abbandonati disposto dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 17/05/2023, il Servizio Ambiente del Comune di Foggia ha avviato un procedimento amministrativo di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei confronti del signor Nardella e della signora Chiara Specchio. Il 28 agosto 2023, l’avvocato Maurizio Rosario D’Andrea, in nome e per conto del signor Nardella, ha riscontrato l’atto di avvio del procedimento licenziato dal Servizio Ambiente, sia evidenziando i molteplici vizi formali di illegittimità del medesimo sia dimostrando l’assenza di colpa del suo assistito e della locataria del fondo in merito alla commissione del fatto illecito, chiedendo conseguentemente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a spese del Comune di Foggia, ai sensi dell’art. 192, comma 3 del d. lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente).
“Il 3 dicembre 2024”, spiega Fragassi, “sono stato formalmente convocato in Commissione Ambiente del Comune di Foggia per esporre ai consiglieri presenti tutte le anomalie giuridiche e amministrative del procedimento in esame e dell’incomprensibile e ingiustificata inerzia del Servizio Ambiente nel provvedere alla sua sollecita conclusione, attesa la minaccia di danno alla Salute Pubblica e all’Ambiente connessa la protrarsi prolungato dei rifiuti sul fondo agricolo. Ho chiarito ciò che stabilisce la legge: il proprietario del terreno è tenuto a rimuovere e smaltire i rifiuti solo se il Comune prova che sul proprietario grava la colpa nella commissione del fatto. Una colpa che sussiste solo se il terreno è in stato di abbandono oppure nell’omessa vigilanza. In assenza di colpa del proprietario, le spese per le operazioni di rimozione e smaltimento sono a carico del Comune”. “Proprio in ragione della manifesta violazione di legge rappresentata dell’inerzia ingiustificata del Comune, il 6 dicembre 2024, la Commissione Ambiente ha convocato l’ingegner Longo, dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Foggia, “per sollecitarlo formalmente alla definitiva chiusura del procedimento”.
“I consiglieri comunali sono pienamente edotti e consapevoli di dove sia la ragione in questa vicenda. Per questo appare davvero incredibile l’ordinanza della sindaca. Abbiamo deciso con convinzione, dunque, di supportare giuridicamente il proprietario del terreno nella redazione di un’istanza di annullamento in autotutela dell’atto adottato dal Comune di Foggia, perché l’ordinanza sindacale di bonifica del fondo è chiaramente illegittima, sia nella forma sia nel merito. Il vizio più macroscopico riguarda proprio l’ordine di bonifica che, come noto, è per legge di competenza della Provincia e non del Comune. Il fondo agricolo di cui si parla è in locazione, ma per ragioni che sfuggono al diritto e al comune buon senso, e senza alcuna espressa motivazione, destinatari dell’atto sono sia il locatore sia il proprietario, come se – per intenderci – di un reato consumato in una casa in affitto fosse chiamato a risponderne a titolo di colpa anche il proprietario, senza alcuna plausibile e giustificata ragione. Ancora: per legge, il Comune che imputi al proprietario incolpevole di rimuovere i rifiuti deve prima dimostrare, con formale e dettagliata relazione scritta, di aver svolto approfondite indagini per individuare l’autore dell’abbandono. Tuttavia, di queste indagini e della relativa relazione non c’è traccia alcuna né nell’ordinanza sindacale né in nessuno degli atti depositati nel procedimento dal Comune, talché appare logico e conseguente ritenere che tali indagini non siano mai state condotte, in manifesta violazione della legge e del diritto del proprietario a un procedimento trasparente e imparziale. Il dato giuridico più illogico e sconfortante tuttavia si riscontra nelle ragioni fattuali sulla base delle quali è adottata l’ordinanza: al proprietario è imputata la colpa di non aver recintato il terreno, obbligo che, come noto, è pacificamente escluso sia dalla legge che dalle sentenze che la applicano. Di più: la trebbiatura del grano coltivato sul fondo, avvenuta poco prima dello sversamento dei rifiuti, è considerata dall’ordinanza un elemento di colpa del proprietario del terreno, perché l’assenza di coltivazione avrebbe facilitato l’ingresso degli autori dello sversamento nel campo, con l’evidente paradosso che – per l’estensore dell’ordinanza – l’unico modo per evitare l’abbandono dei rifiuti in un campo coltivato a grano è non trebbiare.
L’ultimo e più scorante rilievo riguarda le motivazioni addotte a sostegno della presunta assenza di vigilanza del terreno da parte del proprietario: secondo quanto affermato espressamente nell’ordinanza, dopo la trebbiatura del grano, cesserebbe di regola per il proprietario del terreno ogni interesse ulteriore alla cura e alla sorveglianza del fondo – come se l’intera attività di un agricoltore si riducesse alla sola settimana di trebbiatura, ad onta del lavoro quotidiano che, per tutta la durata dell’annata agraria, accompagna la lavorazione del terreno. Infine, sorprendentemente, nel caso di specie, secondo l’estensore dell’atto non vale a di dimostrare l’ordinaria diligenza nella vigilanza del campo nemmeno il fatto che il possessore del terreno sia proprietario di un podere posto a 300 metri di distanza dal fondo coltivato e che lì si intrattenga abitualmente, oltre l’orario di lavoro nel campo, ogni volta che si reca sul fondo. In conclusione, per quanto ci consta, la questione che investe l’ordinanza del Comune è esclusivamente giuridica. Le Istituzioni pubbliche hanno il dovere e l’obbligo di applicare la Legge con puntualità e con rigore: ogni diversa scelta amministrativa è un inaccettabile arbitrio e un danno ingiustificato per i cittadini che la subiscono e per l’intera Comunità”. “Siamo al fianco del proprietario del fondo e degli agricoltori che lo coltivano”, conclude Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale dell’organizzazione, “il Comune di Foggia deve rispettare la legge, revocare l’ordinanza illegittima e ottemperare ai suoi doveri”.