Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree anche all’aperto in alcune aree della città ed ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 nel periodo natalizio 2021 e di inizio anno 2022.
dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 02:00
1. l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto nelle aree di circolazione sotto riportate:
Via Dante; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola, Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via D’Addedda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, Parco San Felice, V.le Michelangelo, P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di Vittorio, Via Bari;
2. il divieto di allestimento e di svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento musicale e diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. “D.J. set” ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
3. Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua, in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi oggetto di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
4. L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) è disposto anche nei mercati all’aperto, nella villa comunale e nei parchi giochi comunali, nelle fasce orarie e nelle giornate di apertura degli stessi