Dal 1 settembre e fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, previsto per il 31 dicembre 2021, in ottemperanza alla normativa vigente, sarà obbligatorio possedere e mostrare la certificazione verde COVID-19 per avere accesso alle strutture dell’Università di Foggia.
Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal Covid-19.
Nel dettaglio, le condizioni necessarie ai fini della certificazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazione dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 sono:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale); ovvero somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio).
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione).
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall’esecuzione del test).