400 milioni entro il 30 novembre per aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà attraverso i Comuni. Questa una delle misure contenute nel decreto Ristori Ter (n. 154 del 23 novembre 2020), con impatto diretto sulle tante persone colpite dalla crisi economica connessa al COVID 19. In una nota l’ANCI, associazione dei comuni italiani, chiarisce le modalità con cui dovranno essere distribuiti .
Aiuti alimentari Ristori-ter: i beneficiari
I beneficiari dei contributi o dei beni saranno individuati tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune. E’ al proprio Comune che bisogna quindi rivolgersi per conoscere le modalità pratiche di richiesta:
Sarà data priorità a quelli non assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) anche se ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito. I comuni potranno richiedere a questo fine una autocertificazione da parte dei richiedenti.
Aiuti alimentari: come saranno erogati
I comuni potranno decidere di utilizzare le risorse attraverso:
- La distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, sia già utilizzati dall’ente che acquistando direttamente buoni pasto commerciali che esternalizzando il servizio a società terze. L’importo non è prefissato, e sara definito dagli uffici dei comuni, sulla base delle risorse a disposizione, con criteri proporzionali alla numerosità del nucleo familiare
- La distribuzione diretta di generi alimentari o prodotti di prima necessità
Aiuti alimentari: le indicazioni attuative per i Comuni
La norma prevede come detto un fondo speciale presso il Ministero dell’interno pari a 400 milioni di euro nel 2020, che verranno distribuiti a tutti i Comuni entro il 30 novembre 2020.
La misura si aggiunge ad un finanziamento precedente attuato dall’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, sempre di 400 milioni. La norma in oggetto dunque rimanda per i criteri di ripartizione agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658. Tali importi potranno essere annotati nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”. Invece gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza potranno procedere ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta.
I fondi saranno assegnati a ciascun comune entro il 30 novembre 2020 ma non ci sono termini di scadenza per l’utilizzo da parte degli entiné di rendicontazione a terzi di quanto speso.
Si ricorda che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di conti correnti bancari dedicati presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate
L’ ANCI ricorda che l’Ordinanza 658 non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari.
Resta sempre possibile anche aprire un bando per raccogliere le richieste da soddisfare fino ad esaurimento delle risorse
Riguardo l’individuazione degli esercizi commerciali convenzionati per gli acquisti, la nota dell’ANCI non prevede procedure standardizzate per consentire la massima flessibilità amministrativa. Sono possibili quindi sia convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse che la predisposizione di elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni.
Gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016
Il ruolo degli Enti del Terzo settore
I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore. Per queste attività non sono previste restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.
Nell’individuazione del fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD).