Adozione di misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – limitazioni agli spostamenti
IL SINDACO
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;
VISTI:
– il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
– L’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell’allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;
CONSIDERATO che all’art. 3 il DPCM del 3 Novembre 2020 stabilisce che “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
TENUTO CONTO che, in applicazione dell’art. 4 del DPCM del 3 Novembre 2020, “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 a livello locale, che presenta un notevole incremento di casi positivi, e tenuto conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario a livello locale;
CONSIDERATO che, per quanto sopra evidenziato, sono da scongiurare le situazioni di assembramento nelle strade, piazze e aree verdi del centro urbano, con particolare riferimento alle ore serali;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 168 del 14 Novembre 2020 di sospensione quotidiana dalle ore 19.00 delle attività di vendita al dettaglio;
RITENUTO pertanto, di limitare gli spostamenti nelle strade, piazze e aree verdi cittadine, a partire dalle ore 20:30, con esclusione degli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, da situazioni di necessità o dalla fruizione di servizi non sospesi, nonché a parziale modifica dell’Ordinanza n. 168 del 14 novembre 2020 di stabilire la sospensione quotidiana delle attività di vendita al dettaglio a partire dalle ore 20:30;
VISTO l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;
ORDINA con decorrenza dal 21 novembre e fino al 3 dicembre 2020:
il divieto di spostamento lungo le strade, piazze e aree verdi cittadine, a partire dalle ore 20:45, con esclusione degli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, da situazioni di necessità o dalla fruizione di servizi non sospesi;
a parziale modifica dell’Ordinanza n. 168 del 14 novembre 2020, di stabilire la sospensione quotidiana delle attività di vendita al dettaglio a partire dalle ore 20:30.
DISPONE di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.