Il c.d. Decreto Liquidità prevede, tra le altre cose, la proroga dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020, a condizione che il beneficiario dimostri la riduzione del proprio fatturato d’impresa del 33% o del 50% per ricavi fino a 50 mila euro o oltre 50 mila euro.
L’agenzia delle Entrate con propria circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha chiarito che il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato confrontando i dati dei mesi di marzo e aprile 2019 con quelli di pari periodo del 2020.
Il calcolo della riduzione del fatturato ai fini della proroga dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 dovrà essere effettuato separatamente.
Il differimento di IVA, ritenute e contributi, andrà valutato verificando rispettivamente la diminuzione di fatturato o corrispettivi registrata a marzo 2020 e ad aprile 2020.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, bisognerà quindi effettuare il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi:del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020;del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020.
Sarà quindi possibile che la proroga delle scadenze al 30 giugno 2020 si applichi soltanto per il mese di aprile o al contrario, solo per i versamenti in autoliquidazione di maggio 2020.
Si ribadisce che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, la proroga dei versamenti in autoliquidazione (IVA, ritenute e contributi) si applica ai soggetti che hanno registrato una riduzione di fatturato pari a:33%, rispettivamente nel mese di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente, nel caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro; 50%, nel caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.
La verifica preventiva non si applica, per ovvie ragioni, a chi ha avviato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
Proroga versamenti aprile e maggio 2020 per tutte le imprese agricole. Anche per le imprese agricole è contemplata la possibilità di differire i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile e a maggio 2020, indipendentemente dalla natura o dal regime fiscale adottato.
La sospensione di IVA, ritenute e contributi, si applica a tutte le imprese agricole – nel caso di riduzione del fatturato del 33% o 50% – a prescindere dalla determinazione del reddito per regime naturale (fondiario), su base catastale, o se producano reddito di impresa commerciale.
Il calcolo della riduzione del fatturato dovrà essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.Ripresa della riscossione.
Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi:in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.