Le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per motivi di reddito sono valide sino al 30 settembre 2020.
La proroga automatica dei codici in scadenza al 31 marzo è stata stabilita dalla Regione Puglia per evitare sovraffollamenti negli uffici delle ASL e garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.
Hanno diritto alla proroga:
- gli assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 (codice E01);
- i disoccupati e i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
- i titolari di pensione sociale e i loro familiari a carico (codice E03);
- i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e i loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04);
- gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a € 18.000,00, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
- gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a € 23.000,00, incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio a carico (codice E96);
Si chiarisce che i codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci; i codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici; i codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.
Eventuali, sopravvenute modifiche circa le condizioni reddituali che hanno garantito la precedente esenzione e che dovessero determinare la perdita del diritto, dovranno essere segnalate ai medici di famiglia e/o ai medici specialisti.