Tutte le micro, piccole e medie imprese italiane che hanno in essere uno o più prestiti rateali, possono chiedere alla propria banca di sospendere il pagamento delle rate in scadenza nei prossimi mesi.
Al momento esistono due strumenti alternativi che l’azienda può scegliere per sospendere il pagamento delle rate:
- Sospensione ai sensi del DL 18/2020 Cura Italia;
- Sospensione ai sensi dell’Addendum all’Accordo per il credito 2019 sottoscritto da ABI e dalle Associazioni di categoria (per brevità Accordo ABI).
Analizziamoli nel dettaglio.
- La sospensione prevista dal DL 18/2020 consente all’azienda di sospendere il pagamento delle rate di mutui, finanziamenti o leasing fino al 30 settembre 2020. L’impresa deve autocertificare, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. La sospensione avviene senza alcun costo per l’azienda ed il piano di ammortamento è prolungato di tanti mesi quanti quelli oggetto di sospensione. Dal mese di ottobre 2020 l’azienda riprende a pagare la rata piena. E’ importante evidenziare che la sospensione prevista dal presente decreto consente all’azienda di non pagare integralmente le rate fino al 30 settembre 2020 (è sospesa sia la quota capitale e sia la quota interessi di ogni rata), salvo espressa richiesta di voler sospendere solo la quota capitale.
- La sospensione prevista dall’Accordo ABI consente all’azienda di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti o leasing fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di ammortamento è prolungato di tanti mesi quanti quelli oggetto di sospensione. Al termine della sospensione l’azienda riprende a pagare la rata piena. E’ importante evidenziare che la sospensione prevista dall’Accordo ABI consente all’azienda di sospendere solo la quota capitale delle rate; pertanto durante la sospensione l’azienda pagherà mensilmente solo la quota interessi di ogni rata.
Condizioni comuni previste per poter accedere ai benefici di entrambe le misure:
- l’azienda deve fare esplicita richiesta alla banca di avvalersi della sospensione DL 18/2020 o della sospensione ABI (l’accesso ad una sospensione esclude l’altra). Ogni banca sta predisponendo un proprio modulo di richiesta per consentire l’adesione delle aziende con modalità “a distanza”;
- l’azienda deve avere sede in Italia;
- l’azienda non deve avere finanziamenti con rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni (3 mesi);
- l’azienda non deve essere già classificata “a inadempienza” o “a sofferenza” dal sistema bancario.
Fatta salva la verifica dei requisiti previsti, le banche si stanno organizzando per approvare d’ufficio, o comunque in tempi molto rapidi, tutte le richieste pervenute dalle aziende.
Possiamo riassumere le differenze tra le due misure nel seguente schema:
Pagamento quota capitale | Pagamento quota interessi | Scadenza sospensione | |
Sospensione DL Cura Italia | NO | NO | 30 Settembre 2020 |
Sospensione ABI | NO | SI | max 12 mesi dalla richiesta |
Inoltre il decreto Cura Italia proroga (se in scadenza), su richiesta dell’azienda, le linee di credito in essere (Fido in conto corrente, anticipo su fatture o ricevute bancarie) fino al 30.09.2020.