Site icon Foggia TV

Detrazioni e rimborsi 2020

Il 2020 si è aperto con una grossa novità, quella relativa all’obbligo di tracciabilità di alcuni tipi di spese, pena la perdita della deduzione Irpef del 19%, ma per quali spese sarà obbligatorio pagare con carte o bancomat e quali invece saranno detraibili anche usando il contante?

A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, alcune detrazioni fiscali Irpef del 19% saranno di fatto riconosciute solo a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento bancario o postale, o con altri mezzi tracciabili, come bancomat, carte o bonifici.

La Legge di Bilancio 2020 ai commi 679 e 680 ha infatti previsto che, per beneficiare dei rimborsi Irpef del 19%, sarà obbligatorio sostenere le relative spese da portare in detrazione Irpef al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico) con mezzi di pagamento tracciabili. Tutte le spese che danno diritto allo sconto fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della stessa detrazione.

Quali sono le spese con obbligo di tracciabilità? 

Per capirlo, si fa riferimento all’elenco degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi previsti dall’articolo 15 del TUIR.

Le spese detraibili solo se pagate con bancomat

          esenti

          carico

          regionale e interregionale

          straordinari

In tutti i casi, per accedere alle detrazioni fiscali in merito alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 si potrà pagare con:

Inoltre, è da tenere presente che per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà comunque necessario conservare dei documenti cartacei per cinque anni. Per cui, se ad esempio si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto.

Le spese senza obbligo di tracciabilità

Il comma 680 della Legge di Bilancio stabilisce che “la disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale“.

L’obbligo di tracciabilità delle spese per le detrazioni fiscali quindi non si applica a quelle relative:

          Sanitario Nazionale

Infine, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non si applica alle spese sostenute per il pagamento dell’affitto di immobili adibiti ad abitazione principale. Sarà quindi possibile continuare pagare il canone mensile in contanti e senza perdere il diritto al rimborso fiscale.

Exit mobile version